Lavoratori a domicilio

ASPETTI FISCALI DEGLI INCARICATI

I venditori a domicilio effettuano una particolare modalità di vendita al dettaglio che presenta peculiarità da un punto di vista fiscale, con la tassazione alla fonte a titolo di imposta, che contributivo.

La vendita a domicilio – contratto/requisiti

La vendita a domicilio è una forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata mediante la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale. Si tratta, quindi, di una particolare forma di commercio realizzata mediante il lavoro di un incaricato alle vendite che normalmente agisce senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’impresa mandante e fuori dall’inquadramento degli agenti di commercio. I venditori a domicilio per poter esercitare l’attività devono essere in possesso di un incarico, provato per iscritto, sia nel caso in cui esercitino in maniera autonoma, sia nel caso in cui lo facciano attraverso un contratto di lavoro dipendente. I venditori a domicilio non possono in nessun caso avere l’obbligo di acquistare materiali o altri beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, salvo per i beni e i materiali che serviranno da campionario per la vendita. L’incaricato alla vendita a domicilio non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo o di operare sconti o dilazioni sui pagamenti. Il compenso dell’incaricato alla vendita che non abbia un vincolo di subordinazione con l’impresa mandante è costituito dalle provvigioni sugli affari eseguiti. In merito all’attività dei venditori a domicilio, il D. Lgs 114/98, all’articolo 19, prevede che obbligatoriamente l’azienda mandante debba fornire all’incaricato alle vendite a domicilio un apposito tesserino di riconoscimento, elemento imprescindibile per l’attività di vendita porta a porta: senza di esso l’attività di vendita a domicilio non può essere esercitata. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato ed aggiornato annualmente, e deve contenere la fotografia dell’incaricato alle vendite, con l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa mandante con la firma del responsabile della stessa impresa. Il tesserino, naturalmente, deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita e deve essere ritirato in caso di rinuncia o revoca dell’incarico del venditore. L’articolo 5 del D. Lgs n. 114/98 prevede alcuni requisiti per poter esercitare un’attività di tipo commerciale di seguito elenchiamo chi non può esercitare:- Soggetti dichiarati fallito, sino alla data di chiusura fallimento;- Soggetti che abbiano riportato una condanna per delitto per il quale è stata prevista una pena non inferiore a tre anni di detenzione;- Soggetti che abbiano riportato una condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione, rapina, reati contro l’igiene e la sanità pubblica;- Soggetti che abbiano riportato condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti.

Determinazione delle imposte sui redditi

L’attività svolta dai venditori a domicilio, rientra nella disciplina fiscale degli agenti e rappresentanti di commercio. In particolare, come disciplinato dall’articolo 25-bis del DPR n. 600/73, le provvigioni percepite dai soggetti che effettuano attività di vendita a domicilio sono soggette all’applicazione di una ritenuta a titoli di imposta del 23% sul 78% delle provvigioni lorde percepite. L’applicazione della ritenuta a titolo di imposta, ha come conseguenza che i venditori a domicilio sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Oltre all’esonero dalla dichiarazione dei redditi i venditori a domicilio sono esonerati anche dall’applicazione della disciplina IRAP e dagli Studi di Settore (Circolare n. 110/E/1999 dell’Agenzia delle Entrate).I compensi annuali corrisposti agli incaricati alle vendite a domicilio e le relative ritenute dovranno essere riepilogati con la consegna a ciascun percipiente della relativa Certificazione Unica come previsto dall’articolo 4, conna 6-quater del DPR n. 322/98 (entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati erogati).

Venditori a domicilio: attività occasionale

La normativa fiscale prevede che l’attività dei venditori a domicilio possa essere esercitata in forma occasionale o professionale, a seconda del rispetto di alcuni requisiti. L’articolo 3 della Legge n. 173/2005 prevede che l’attività svolta dal venditore porta a porta sia considerata di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito netto annuo, derivante da tale attività, non superiore ad € 5.000.

Venditori a domicilio: attività professionale

Il venditore a domicilio che supera la soglia delle provvigioni lorde di € 6.410,26 è tenuto, obbligatoriamente, all’apertura della partita IVA, entro i 30 giorni successivi. Tale adempimento, lo ricordiamo è assolutamente obbligatorio e non derogabile, in quanto da questo momento egli è tenuto ad assoggettare ad Iva tutti i compensi che eccedono il limite, così come indicato nella Risoluzione n. 18/E/20016 dell’Agenzia delle Entrate. E’ importante precisare che, qualora il venditore a domicilio, riscontrasse il mancato superamento della soglia in un determinato periodo d’imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l’attività svolta, non si determina la perdita della soggettività passiva ai fini Iva, in quanto il contribuente che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio quale attività abituale e professionale, non potrà più considerarsi »occasionale« (quindi, escluso dal campo di applicazione dell’Iva) fino a quando viene esercitata l’attività in questione. All’apertura della partita IVA, utilizzando il codice attività 46.19.02, »Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno«. Ricordiamo che per questi soggetti non sarà possibile accedere a regimi fiscali di vantaggio, come il c.d. »regime forfettario«, in quanto per i venditori a domicilio esite già un particolare regime fiscale.

Venditori a domicilio: disciplina previdenziale

L’articolo 44 del D.L. n. 269 /2003 prevede che i soggetti incaricati delle vendite a domicilio siano obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, nel momento in cui il reddito annuo derivante da questa attività superi la soglia dei € 5.000 di provvigioni nette. Per quanto riguarda il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, ricordiamo che gli stessi sono dovuti a 1/3 a carico del contribuente, venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell’azienda mandante, contributi che dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni. Quindi, il venditore che opera in maniera professionale, sarà tenuto ad indicare in fattura la trattenuta Inps per la Gestione separata, pari ad 1/3 del contributo dovuto, che sarà poi interamente versato a cura dell’aziena mandante. Ricordiamo, infine, che i venditori a domicilio non sono in nessun caso soggetti all’iscrizione all’Inail.

Aspetti Fiscali Incaricati

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